La TARI (Tassa Rifiuti) è l'unica delle tre componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta con il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che non è stata abolita dall’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l’abolizione della IUC.
La Tari ha sostituito la Tares e, dov’era ancora presente, la vecchia Tia e si paga per sostenere il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti.
Chi deve pagare?
La tassa rifiuti è dovuta da chiunque possieda o occupi a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle abitazioni quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i giardini e i parchi nonché le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. Per l'applicazione della Tari si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti tributi (Tarsu o Tares).
Le nuove occupazioni
In caso di nuova occupazione o di altre variazioni dei dati precedentemente dichiarati, occorre presentare apposita dichiarazione al Comune in cui è situato l’immobile. Fai attenzione perché se non dichiari l’occupazione il Comune può sempre desumerla dalla presenza di arredo oppure dall’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica. Ricorda infine che se l’occupazione dura per meno di sei mesi durante l’anno solare, la Tari è dovuta dal solo possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Quanto devo pagare?
È il Comune che calcola l’ammontare della tassa e invia al contribuente l’avviso di pagamento.
Per le utenze domestiche la Tari viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’alloggio e al numero di occupanti.
Come si paga?
Il pagamento deve essere effettuato con il modello F24 che il Comune ti invia a casa unitamente all’avviso di pagamento.
Ricorda che l’F24 si può pagare presso ogni sportello bancario o postale e i bancomat abilitati, tramite il proprio sistema di home banking oppure online collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it per la compilazione del modello online.
Quando si paga?
Il numero di rate in acconto per il 2023 è pari a due: 1° rata (ACCONTO) con scadenza al 30/06/2023; 2° rata (ACCONTO) con scadenza al 30/11/2023;