Dichiarazione di Cessazione TARSU
UFFICIO DI COMPETENZA: TRIBUTI
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Dott.ssa Giuseppina Ferrero | ||||
| Personale | Claudia Arlone | ||||
| Indirizzo | Piazza Vittorio Veneto n.1 | ||||
| Telefono | 0321.834131 | ||||
| Fax | 0321.834303 | ||||
| san.nazzaro.sesia@ruparpiemonte.it | |||||
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | san.nazzaro.sesia@cert.ruparpiemonte.it | ||||
| Apertura al Pubblico |
|
SCHEDA
Descrizione
E' la Dichiarazione di Cessazione dell’occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili.
Chi
Deve essere comunicata dal contribuente all'ufficio Tributi mediante apposita dichiarazione.
La cessazione medesima, fatto salvo l’accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all’abbuono della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.
Nel caso in cui la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti nel Comune (si pensi ad es. alle variazioni di residenza), le relative variazioni avranno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio. Nei suddetti casi, l’utente deve presentare la denuncia tardiva di cessazione, a pena di decadenza, entro il termine di 6 mesi dalla notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di messa in mora relativi al tributo annuo di cui chiede lo sgravio.
Nel caso di morte gli eredi sono soggetti ai medesimi obblighi previsti per la cessazione dell'occupazione o la cessazione della detenzione da parte del defunto, ad eccezione del caso di continuazione dell'uso dell'immobile da parte dell'erede, per il quale sussiste un semplice obbligo formale di variazione dei nominativi degli utenti.
Modalità e Tempi
- Per la Dichiarazione di Cessazione compilare e presentare il modulo qui allegato all'ufficio Tributi oppure rivolgersi direttamente allo Sportello.
- Il Modulo può anche essere spedito per raccomandata all'indirizzo indicato sopra.
Costi
Servizio Gratuito
Norme di riferimento
1) D.L. 507/93
- L'art. 64 del D.Lgs. 507/93 prevede l'onere a carico del contribuente di comunicare la cessazione dell'occupazione dei locali.
- Il comma 3 stabilisce che la cessazione in corso di anno dell'occupazione o detenzione dei locali dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.
- Il comma 4 stabilisce che, in caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, (cessazione tardiva) il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante. Nel caso che non vi sia una tassazione a carico del subentrato, la denuncia di cessazione tardiva deve essere comunque presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo
2) D.P.R. 915/82
3) Regolamento Comunale T.R.S.U.
E' la Dichiarazione di Cessazione dell’occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili.
Chi
Deve essere comunicata dal contribuente all'ufficio Tributi mediante apposita dichiarazione.
La cessazione medesima, fatto salvo l’accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all’abbuono della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.
Nel caso in cui la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti nel Comune (si pensi ad es. alle variazioni di residenza), le relative variazioni avranno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio. Nei suddetti casi, l’utente deve presentare la denuncia tardiva di cessazione, a pena di decadenza, entro il termine di 6 mesi dalla notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di messa in mora relativi al tributo annuo di cui chiede lo sgravio.
Nel caso di morte gli eredi sono soggetti ai medesimi obblighi previsti per la cessazione dell'occupazione o la cessazione della detenzione da parte del defunto, ad eccezione del caso di continuazione dell'uso dell'immobile da parte dell'erede, per il quale sussiste un semplice obbligo formale di variazione dei nominativi degli utenti.
Modalità e Tempi
- Per la Dichiarazione di Cessazione compilare e presentare il modulo qui allegato all'ufficio Tributi oppure rivolgersi direttamente allo Sportello.
- Il Modulo può anche essere spedito per raccomandata all'indirizzo indicato sopra.
Costi
Servizio Gratuito
Norme di riferimento
1) D.L. 507/93
- L'art. 64 del D.Lgs. 507/93 prevede l'onere a carico del contribuente di comunicare la cessazione dell'occupazione dei locali.
- Il comma 3 stabilisce che la cessazione in corso di anno dell'occupazione o detenzione dei locali dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.
- Il comma 4 stabilisce che, in caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, (cessazione tardiva) il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante. Nel caso che non vi sia una tassazione a carico del subentrato, la denuncia di cessazione tardiva deve essere comunque presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo
2) D.P.R. 915/82
3) Regolamento Comunale T.R.S.U.
| DOCUMENTI | |
|---|---|
| Titolo | Doc |
| Denuncia per l'applicazione della Tarsu | Denuncia_per_l'applicazione_della_Tarsu.pdf |
SERVIZI CORRELATI
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